Super ammortamento per i beni di valore inferiori a euro 516,46

28 novembre 2017

Per i beni strumentali nuovi il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,46 (valore previsto dall'art. 102, c. 5 Tuir come importo massimo per poter operare la deduzione integrale nell'esercizio) la maggiorazione del 40% non influisce su tale limite; pertanto, nell'ipotesi in cui il costo del bene, per effetto della maggiorazione, superi l'importo di euro 516,46, la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno.
- A tale ultimo riguardo è necessario fornire ulteriori precisazioni in merito all'ipotesi in cui il contribuente, in bilancio, decida di ammortizzare i beni in questione in più esercizi. In tal caso, la scelta di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 102, c. 5 Tuir e di dedurre, quindi, quote di ammortamento annuali porta a riconoscere la maggiore deduzione solo attraverso l'applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988. Si è del parere, infatti che la scelta di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento impedisca di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40%.
- Nella fattispecie prospettata, quindi, dal punto di vista fiscale il contribuente:
a) dedurrà le quote di ammortamento dei beni nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico recato dall'art. 109, c. 4 Tuir;
b) dedurrà extra contabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio (e coerentemente con i principi espressi nella circolare n. 23/E/2016, paragrafi 4 e 4.1).
I chiarimenti che precedono sono stati forniti dalla risoluzione 24.11.2017, n. 145/E.

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