La Cassazione, con la sentenza 8355/2016, ha affermato che in assenza di formale richiesta, nell'atto di acquisto,
dell'agevolazione "prima casa" in base allo specifico ed autonomo requisito del luogo di svolgimento dell'attività
lavorativa, l'amministrazione, rilevato il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica, è legittimata a
revocare le agevolazioni provvisoriamente riconosciute
Italia Oggi 4.05.2016 p. 37