“Consenso”, di cosa si tratta ?

23 maggio 2019

"Consenso", di cosa si tratta ?

Quando il trattamento si fonda sul "consenso" dell'interessato, il titolare del trattamento deve sempre essere in grado di dimostrare, come previsto dall' Art. 7.1 del GDPR che l'interessato ha prestato il proprio "consenso".

Quindi bisognerà tenere presente quanto segue :

1)Il trattamento è valido se, all'interessato, è stata resa l'informazione sul trattamento dei dati personali, così come previsto dagli Articoli 13 o 14 del Regolamento;

2)Il trattamento è stato espresso liberamente dall'interessato, in modo inequivocabile e - qualora il trattamento persegua più finalità - specificamente con riguardo a ciascuna di esse.

Da ricordare che Il "Consenso" deve essere sempre revocabile e non è ammesso il "consenso" tacito o presunto.

Per qualsiasi informazioni sulla protezione e gestione dei dati nel rispetto del GDPR, potete contattarci all'indirizzo e-mail amministrazione@studiobontempi.com

 

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