PAGAMENTO RETRIBUZIONI CON STRUMENTI TRACCIATI

PAGAMENTO RETRIBUZIONI CON STRUMENTI TRACCIATI – ULTERIORI CHIARIMENTI
Dallo scorso 1° luglio 2018 i compensi spettanti ai dipendenti devono essere pagati tramite strumenti
tracciati, tema del quale abbiamo dato conto in precedenti informative mensili.
In data 10 settembre 2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto con ulteriori
chiarimenti riguardanti le effettive modalità di pagamento consentite: di seguito riepiloghiamo
brevemente le indicazioni fornite nell’ambito di tale disciplina.
Modalità di pagamento
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 910, L. 205/2017, i datori di lavoro o committenti
corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un
ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a)
bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
b)
strumenti di pagamento elettronico;
c)
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto
un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento (l’INL ammette l’ipotesi in cui il
pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello
bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di
pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni).
d)
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a
ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del
lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. In questo caso l’INL ammette anche il vaglia
postale purché vi sia l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola
di non trasferibilità (il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a
1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità) e
vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro
che effettua il versamento e del lavoratore beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il
mese di riferimento della retribuzione).
Per ciascuna delle citate modalità di pagamento, il documento richiamato reca inoltre le modalità di
verifica che gli uffici possono mettere in campo e le informazioni che saranno richiesti agli istituti
finanziari per la verifica del rispetto della normativa.

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