Scadenza comunicazione delle liquidazioni Iva

01 giugno 2017

l termine per la trasmissione delle comunicazioni delle liquidazioni iva del primo trimestre è il 12.06.2017 in quanto la scadenza ordinaria del 31.05.2017 è stata ufficialmente prorogata con apposito Dpcm pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.05.2017. Per correggere errori od omissioni è possibile inviare ulteriori comunicazioni anche oltre il termine di scadenza ordinario, che sostituiscono quelle precedentemente trasmesse. Tuttavia, occorre ricordare che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, è punita con la sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione o la correzione è effettuata entro i 15 giorni dalla scadenza.
E'possibile il ricorso al ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda la compilazione della comunicazione, la gestione del credito che deriva dalla dichiarazione
annuale deve essere indicato nel rigo VP9. I casi che possono verificarsi sono i seguenti: a) se il credito viene destinato alla compensazione verticale, si indica nel rigo VP9 del mese di gennaio e poi, nei periodi successivi, nel rigo VP8; b) se il credito viene estromesso sin dall'inizio non va indicato nel VP9 del mese di gennaio, tuttavia è possibile riportarlo in detrazione verticale nei periodi successivi indicandolo nel VP9 (ad esempio di marzo); c) se il credito viene riportato nel rigo VP9 di gennaio e nei mesi successivi si decide di estrometterlo, va indicato nel rigo VP9 del mese in cui si decide l'estromissione, preceduto dal segno meno.
Si ricorda che nel modello di comunicazione l'imposta a debito deve essere sempre indicata, anche se non versata
per scelta del contribuente, o perché non raggiunge la soglia minima di euro 25,82.

 

Il Sole 24Ore 31.05.2017 p. 31

 

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