La Cassazione, con la sentenza 9.09.2016, n. 17884, ha affermato che per la partecipazione al giudizio fallimentare
l'avviso di udienza è notificato all'imprenditore presso l'indirizzo Pec del quale è obbligato a dotarsi e a mantenere
attivo durante la vita dell'impresa.
Il Sole24Ore 28.09.2016 p. 47