Distacco dei lavoratori: il reato diventa illecito amministrativo

04 aprile 2016

Sono depenalizzate le fattispecie disciplinate dall'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di appalto illecito e di distacco illecito, essendo tali fattispecie di reato punite con l'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14 marzo 2016, n. 10484.

Il caso vedeva due imputati, uno titolare di una società a responsabilità limitata e l'altro titolare di una società in nome collettivo, porre in essere il distacco di alcuni lavoratori senza osservare le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Preliminarmente è bene evidenziare che con il termine "distacco" si fa riferimento alla pratica secondo la quale il datore di lavoro (c.d. somministratore), al fine di soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (c.d. utilizzatore), per l'esecuzione di una certa attività lavorativa, rimanendo responsabile del trattamento economico a favore del lavoratore.

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 5-bis, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Qualora vi sia sfruttamento di minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha provveduto a depenalizzare l'ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco, ma non anche l'ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento dei minori, in quanto non costituiscono reato, secondo l'art. 1 del D.Lgs. del 2016, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena dell'ammenda.

Come evidenziato dagli ermellini, l'art. 8 D.Lgs. n. 8/2006, derogando al principio di legalità, stabilisce espressamente che le sanzioni amministrative ivi introdotte si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 8/2006, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, situazione applicabile certamente anche al caso di specie.

 

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